Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo
Il 21 maggio è la Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Si celebra non solo la ricchezza delle culture del mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per raggiungere la pace e lo sviluppo sostenibile.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato per la prima volta questa Giornata Mondiale nel 2002, in seguito all’adozione da parte dell’UNESCO della Dichiarazione Universale del 2001 sulla Diversità Culturale , riconoscendo la necessità di “valorizzare il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere prosperità, sviluppo sostenibile e coesistenza pacifica globale”.
Con l’adozione nel settembre 2015 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite e la Risoluzione A / C.2 / 70 / L.59 (link is external) su Cultura e Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a dicembre 2015,
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .
La Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo è un’occasione per promuovere la cultura e sottolineare il significato della sua diversità come agente di inclusione e cambiamento positivo. Rappresenta un’opportunità per celebrare le molteplici forme della cultura, dalle industrie tangibili e intangibili, alle industrie creative, alla diversità delle espressioni culturali e per riflettere su come questi contribuiscono al dialogo, alla comprensione reciproca e ai vettori sociali, ambientali ed economici della sostenibilità sviluppo.
La giornata è resa ancora più importante in relazione al fatto che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) possono essere raggiunti al meglio attingendo al potenziale creativo delle diverse culture del mondo e impegnandosi in un dialogo continuo per garantire che tutti i membri della società traggano vantaggio dallo sviluppo sostenibile.
MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’UNESCO,
Audrey Azoulay
“La diversità culturale dà alla nostra vita la sua ricchezza, il suo colore e il suo dinamismo: è un’apertura cognitiva e intellettuale e una forza trainante per lo sviluppo sociale e la crescita economica. […] L’UNESCO invita tutti in questa giornata di celebrazioni ad aprire le loro porte e finestre al vento corroborante della diversità! “.
MESSAGGIO COMPLETO: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262948_eng
Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale
La Conferenza Generale,
impegnata nella piena attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in altri strumenti giuridici universalmente riconosciuti, come le due Convenzioni Internazionali del 1966 relative rispettivamente ai diritti civili e politici e all’economia, diritti sociali e culturali,
ricordando che il preambolo della Costituzione dell’UNESCO afferma “che l’ampia diffusione della cultura e l’educazione dell’umanità per la giustizia, la libertà e la pace sono indispensabili per la dignità dell’uomo
e costituiscono un sacro dovere che tutte le nazioni deve adempiere in uno spirito di mutua assistenza e preoccupazione “,
ricordando ulteriormenteL’articolo I della Costituzione, che assegna all’UNESCO, tra l’altro, quello di raccomandare “tali accordi internazionali che potrebbero essere necessari per promuovere il libero flusso di idee con parole e immagini”, facendo
riferimento alle disposizioni relative alla diversità culturale e all’esercizio della cultura diritti negli strumenti internazionali promulgati dall’UNESCO, (1)
Riaffermando che la cultura dovrebbe essere considerata come l’insieme delle caratteristiche distintive spirituali, materiali, intellettuali ed emotive della società o di un gruppo sociale, e che comprende, oltre all’arte e alla letteratura, stili di vita, modi di vivere insieme, sistemi di valori, tradizioni e credenze, (2)
Notaquella cultura è al centro dei dibattiti contemporanei sull’identità, la coesione sociale e lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza,
affermando che il rispetto per la diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproca, sono tra le migliori garanzie di pace e sicurezza internazionali,
aspirando a una maggiore solidarietà sulla base del riconoscimento della diversità culturale, della consapevolezza dell’unità del genere umano e dello sviluppo degli scambi interculturali,
considerandoche il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, pur rappresentando una sfida per la diversità culturale, crei le condizioni per un rinnovato dialogo tra culture e civiltà,
consapevole del mandato specifico che è stato affidato all’UNESCO, il sistema delle Nazioni Unite, per garantire la conservazione e la promozione della diversità feconda delle culture,
proclama i seguenti principi e adotta la presente Dichiarazione:
IDENTITÀ, DIVERSITÀ E PLURALISMO
Articolo 1 – Diversità culturale: patrimonio comune dell’umanità
La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. Questa diversità è incarnata nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per il genere umano come la biodiversità è per la natura. In questo senso, è patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuto e affermato a beneficio delle generazioni presenti e future.
Articolo 2 – Dalla diversità culturale al pluralismo culturale
Nelle nostre società sempre più diversificate, è essenziale garantire l’interazione armoniosa tra persone e gruppi con identità culturali plurali, varie e dinamiche, nonché la loro volontà di vivere insieme. Le politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, vitalità della società civile e pace. Così definito, il pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indipendente da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e il fiorire delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.
Articolo 3 – La diversità culturale come fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, intesa non solo in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza intellettuale, emotiva, morale e spirituale più soddisfacente.
DIVERSITÀ CULTURALE E DIRITTI UMANI
Articolo 4 – Diritti umani come garanzie della diversità culturale
La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto della dignità umana. Implica un impegno per i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle persone appartenenti a minoranze e quelle delle popolazioni indigene. Nessuno può invocare la diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né limitarne la portata.
Articolo 5 – Diritti culturali come ambiente favorevole per la diversità culturale
I diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Il rigoglio della diversità creativa richiede la piena attuazione dei diritti culturali come definiti nell’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani e negli articoli 13 e 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Tutte le persone hanno quindi il diritto di esprimersi e di creare e diffondere il loro lavoro nella lingua di loro scelta, in particolare nella loro lingua madre; tutte le persone hanno diritto a un’istruzione e a una formazione di qualità che rispettano pienamente la loro identità culturale; e tutte le persone hanno il diritto di partecipare alla vita culturale di loro scelta e di condurre le proprie pratiche culturali, fatte salve il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Articolo 6 – Verso l’accesso di tutti alla diversità culturale
Assicurando il libero flusso di idee con la parola e l’immagine, occorre prestare attenzione affinché tutte le culture possano esprimersi e farsi conoscere. Libertà di espressione, pluralismo dei media, multilinguismo, parità di accesso all’arte e alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche in forma digitale, e la possibilità per tutte le culture di avere accesso ai mezzi di espressione e diffusione sono le garanzie della
diversità culturale .
DIVERSITÀ CULTURALE E CREATIVITÀ
Articolo 7 – Il patrimonio culturale come fonte della creatività
La creazione attinge alle radici della tradizione culturale, ma fiorisce a contatto con altre culture. Per questo motivo, l’eredità in tutte le sue forme deve essere preservata, valorizzata e trasmessa alle generazioni future come testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da promuovere la creatività in tutta la sua diversità e ispirare un autentico dialogo tra le culture.
Articolo 8 – Beni e servizi culturali: beni di un tipo unico
Di fronte ai cambiamenti economici e tecnologici odierni, aprendo ampie prospettive di creazione e innovazione, occorre prestare particolare attenzione alla diversità dell’offerta di lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti e alla specificità di beni e servizi culturali che, in quanto vettori di identità, valori e significato, non devono essere trattati come meri beni o beni di consumo.
Articolo 9 – Le politiche culturali come catalizzatori della creatività
Garantendo la libera circolazione di idee e opere, le politiche culturali devono creare condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione di beni e servizi culturali diversificati attraverso industrie culturali che abbiano i mezzi per affermarsi a livello locale e globale. Spetta a ciascuno Stato, nel dovuto rispetto dei suoi obblighi internazionali, definire la propria politica culturale e attuarla attraverso i mezzi che ritiene opportuni, sia attraverso il supporto operativo che le opportune regolamentazioni.
DIVERSITÀ CULTURALE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Articolo 10 – Rafforzare le capacità di creazione e diffusione in tutto il mondo
Di fronte agli attuali squilibri nei flussi e negli scambi di beni culturali a livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale volte a consentire a tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo e in transizione, di creare industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale e internazionale.
Articolo 11 – Costruire partenariati tra il settore pubblico, il settore privato e la società civile
Le forze del mercato da sole non possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la chiave per uno sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, la preminenza della politica pubblica, in collaborazione con il settore privato e la società civile, deve essere ribadita.
Articolo 12 – Il ruolo dell’UNESCO
L’UNESCO, in virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
(a) promuovere l’integrazione dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate nell’ambito dei vari organismi intergovernativi;
(b) servire da punto di riferimento e forum in cui gli Stati, le organizzazioni governative e non governative internazionali, la società civile e il settore privato possono unirsi per elaborare concetti, obiettivi e politiche a favore della diversità culturale;
(c) perseguire le proprie attività in materia di definizione delle norme, sensibilizzazione e sviluppo di capacità nei settori connessi alla presente Dichiarazione nei suoi settori di competenza;
(d) facilitare l’attuazione del piano d’azione, le cui linee principali sono allegate alla presente dichiarazione.
(1) Compresi, in particolare, l’Accordo di Firenze del 1950 e il suo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione universale sul diritto d’autore del 1952, la Dichiarazione dei principi di cooperazione culturale internazionale del 1966, la Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti Importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970, la Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale del 1978, la Raccomandazione sullo statuto dell’artista del 1980, e la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore del 1989.
(2) Questa definizione è in linea con le conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (MONDIACULT, Città del Messico, 1982), della Commissione mondiale per la cultura e lo sviluppo La nostra diversità creativa, 1995) e della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998)
Allegato II Linee principali di un piano d’azione per l’attuazione della Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale
Gli Stati membri si impegnano a prendere le misure appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale” e incoraggiare sua effettiva applicazione, in particolare cooperando al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. approfondire il dibattito internazionale sulle questioni relative alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i suoi legami con lo sviluppo e il suo impatto sull’elaborazione delle politiche, a livello nazionale e internazionale; in particolare prendendo in considerazione l’opportunità di uno strumento giuridico internazionale sulla diversità culturale.
2. Avanzare nella definizione di principi, standard e pratiche, a livello sia nazionale che internazionale, nonché di modalità di sensibilizzazione e modelli di cooperazione, che sono i più favorevoli alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale.
3. Promuovere lo scambio di conoscenze e migliori pratiche in materia di pluralismo culturale al fine di facilitare, in società diversificate, l’inclusione e la partecipazione di persone e gruppi di diversa estrazione culturale.
4. Fare ulteriori progressi nella comprensione e nel chiarimento del contenuto dei diritti culturali come parte integrante dei diritti umani.
5. Salvaguardare il patrimonio linguistico dell’umanità e dare sostegno all’espressione, alla creazione e alla diffusione nel maggior numero possibile di lingue.
6. Incoraggiare la diversità linguistica – nel rispetto della lingua materna – a tutti i livelli di istruzione, laddove possibile, e promuovere l’apprendimento di diverse lingue fin dalla più tenera età.
7. Promuovere attraverso l’educazione una consapevolezza del valore positivo della diversità culturale e migliorare a tal fine sia la progettazione del curriculum che la formazione degli insegnanti.
8. Integrare, se del caso, le pedagogie tradizionali nel processo educativo al fine di preservare e utilizzare appieno i metodi di comunicazione culturalmente appropriati e la trasmissione delle conoscenze.
9. Incoraggiare la “digital literacy” e assicurare una maggiore padronanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere viste sia come discipline educative sia come strumenti pedagogici in grado di migliorare l’efficacia dei servizi educativi.
10. Promuovere la diversità linguistica nel cyberspazio e incoraggiare l’accesso universale attraverso la rete globale a tutte le informazioni di pubblico dominio.
11. Contrastare il divario digitale, in stretta cooperazione con le organizzazioni pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, promuovendo l’accesso dei paesi in via di sviluppo alle nuove tecnologie, aiutandole a padroneggiare le tecnologie dell’informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l’accesso da parte di tali
paesi alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche disponibili in tutto il mondo.
12. Incoraggiare la produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei media e nelle reti di informazione globali e, a tal fine, promuovere il ruolo dei servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di buona qualità, in particolare promuovendo lo stabilimento di meccanismi cooperativi per facilitare la loro distribuzione.
13. Formulare politiche e strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in particolare il patrimonio culturale orale e immateriale e la lotta al traffico illecito di beni e servizi culturali.
14. Rispettare e proteggere la conoscenza tradizionale, in particolare quella delle popolazioni indigene; riconoscere il contributo delle conoscenze tradizionali, in particolare per quanto riguarda la protezione dell’ambiente e la gestione
delle risorse naturali, e promuovere le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale.
15. Promuovere la mobilità di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di programmi di ricerca e partnership internazionali, cercando allo stesso tempo di preservare e migliorare la capacità creativa dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.
16. Garantire la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’interesse dello sviluppo della creatività contemporanea e della giusta remunerazione per il lavoro creativo, sostenendo allo stesso tempo un diritto pubblico di accesso alla cultura, in conformità dell’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo .
17. Assistere all’emergenza o al consolidamento delle industrie culturali nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione e, a tal fine, cooperare allo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze necessarie, favorire l’emergere di mercati locali redditizi e facilitare l’accesso al prodotti di tali paesi al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionali.
18. Sviluppare politiche culturali, compresi accordi operativi di supporto e / o quadri normativi appropriati, progettati per promuovere i principi sanciti in questa Dichiarazione, in conformità con gli obblighi internazionali incombenti a ciascuno Stato.
19. Coinvolgere da vicino le varie componenti della società civile nell’elaborazione di politiche pubbliche volte a salvaguardare e promuovere la diversità culturale.
20. Riconoscendo e incoraggiando il contributo che il settore privato può apportare al miglioramento della diversità culturale e facilitando, a tal fine, l’istituzione di forum per il dialogo tra il settore pubblico e il settore privato.
Gli Stati membri raccomandano che il direttore generale tenga conto degli obiettivi stabiliti nel presente piano d’azione nell’attuazione dei programmi dell’UNESCO e lo comunichi alle istituzioni del sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate al fine di valorizzare la sinergia delle azioni a favore della diversità culturale.